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Massaggiatori, osteopati, logopedisti: l’Iva per le altre professioni sanitarie
Il Sole24Ore - Norme e Tributi - 14 Aprile 2019
La recentissima pronuncia della Ctp di Ancona n. 496/19 offre lo spunto per ricapitolare la disciplina Iva delle “altre” professioni sanitarie: la prassi ha elaborato soluzioni spesso estemporanee, e diversificate per i vari professionisti coinvolti.
L’articolo 10 del Dpr 633/1972 prevede l’esenzioni Iva delle prestazioni sanitarie sulla base del duplice requisito soggettivo (esercizio di attività sanitaria vigilata) e oggettivo (prestazioni di diagnosi, cura o riabilitazione).